Se avete avuto modo di seguirci in questo blog avrete visto come tante volte abbiamo accennato alle grandi potenzialità di investimento in Bulgaria, principalmente legate al fatto che questa nazione, oltre ad appartenere all’Unione Europea, con tutti i vantaggi che ciò comporta da un punto di vista della libertà di movimento delle merci e delle persone, ha anche il grandissimo vantaggio di offrire una flat tax universale al 10% che si applica sia alle aziende sia ai redditi delle persone fisiche senza alcun limite di reddito.

Qualcuno però rispetto a questa prima caratterizzazione, potrebbe obiettare che non troppo lontano dall’Italia esistono nazioni (pensiamo al Principato di Monaco) in cui si possono ottenere regimi fiscali ancora più bassi, finanche nulli. Ciò è vero ma solo in parte perché, se prendiamo ad esempio proprio il Principato di Monaco ha una evidente differenza rispetto alla Bulgaria legata al fatto che non è liberamente accessibile a tutti. Ma c’è di più e riguarda la prova della effettiva residenza all’estero che cambia se si parla di paradisi fiscali in black list, come il Principato di Monaco, e quando si parla di nazioni non in black list come la Bulgaria.

Cosa significa? Il punto da considerare è molto semplice. Chi trasferisce la propria residenza fiscale in Bulgaria non ha in capo a lui/lei la dimostrazione della effettiva residenza all’estero. Ciò significa che in caso di contestazione da parte della Agenzie delle Entrate italiana, deve essere nel caso quest’ultima a dimostrare che il cittadino non ha effettivamente trasferito la propria residenza all’estero. Chi invece ha trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco, in caso di contestazione da parte della Agenzia delle Entrate deve anche farsi carico lui o lei di dimostrare che tale cambio di residenza è davvero avvenuto e a tutti gli effetti (non solo formalmente). Capite bene che è una differenza non da poco, non solo in termini pratici, ma anche da un punto di vista temporale ed economico dover metter su una macchina organizzativa fatta di professionisti di vario genere (commercialisti e avvocati in primis) utili a dimostrare di aver davvero spostato la propria residenza all’estero nel caso si sia trasferita la residenza fiscale in Paesi in black list.

Al contrario è allo stesso tempo complicato e costo per l’Agenzia delle Entrate doversi mettere a dimostrare che un contribuente ha fittiziamente spostato la propria residenza fiscale in Bulgaria perché ciò richiederebbe un costoso lavoro di indagine. Per questo, per limitare al minimo le contestazioni da parte delle autorità tributarie italiane sconsigliamo di spostare la propria residenza fiscale in Paesi in black list. Quali sono? In base all’art. 1 (Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF) de Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze, in vigore dal 24/02/2014, modificato dal  Decreto del 12/02/2014 Articolo 1 sono:  Alderney , Andorra (Principat d’Andorra), Anguilla, Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda), Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda ,Brunei , Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guemsey, Isole di Man, Cayamn, Isola di Cook, Isole di Marshall, Isole Vergini, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malesia, Maldive, Mauritius, Nauru, Monserrat, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, Sark, Singapore, Saint Kitts, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tomga. Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanatu,Samoa,